Referendum Costituzionale

Pubblicato il 16 febbraio 2026 alle ore 13:30

Il 22 e 23 marzo 2026 segneranno una tappa importante per l’Italia: gli elettori saranno chiamati a esprimersi su un referendum costituzionale che riguarda il sistema giudiziario. Ma quali sono le questioni in gioco?

Di che si parla?

Il tema è senza dubbio divisivo e proprio per questo è giusto fare chiarezza, per arrivare ai giorni del referendum apponendo il nostro diritto di voto, con maggiore convinzione e consapevolezza. A oggi, e con ogni probabilità nei giorni delle votazioni, il quesito del referendum sarà il seguente:

 

“«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?»
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana)

 

Prima di interrogarci sugli effetti politici e istituzionali che questo referendum potrebbe avere sul futuro del Paese, è necessario comprendere come funziona un referendum costituzionale, quali articoli della Costituzione verrebbero modificati in caso di vittoria del “Sì” e quale sia, oggi, l’assetto e il funzionamento della magistratura italiana.


Funzionamento di un referendum costituzionale

La Costituzione italiana prevede due tipi di referendum nazionali: il referendum costituzionale e quello abrogativo. In questa sede ci soffermeremo, vista la natura del quesito, sul referendum costituzionale.

Questa tipologia è chiamata “approvativa o confermativa” e può essere richiesta in tre modalità:

  • un quinto dei componenti della Camera o del Senato;
  • 000 elettori;
  • cinque consigli regionali.

La validità della richiesta verrà valutata dall’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione. Successivamente, il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, indice il referendum in una data tra i 50 e i 70 successivi al decreto di indizione.

Una delle particolarità del referendum costituzionale è l’assenza di un quorum strutturale (di partecipazione). A differenza del referendum abrogativo, non è quindi richiesta una soglia minima di votanti, affinché la consultazione sia valida. Quindi, in caso di vittoria del “Si”, la riforma costituzionale entra in vigore e gli articoli indicati vengono modificati; in caso di vittoria del “No”, la Costituzione rimane invariata.


La Riforma

La riforma sottoposta a referendum si compone di otto articoli.
Sette di essi intervengono direttamente su altrettanti articoli della Costituzione, modificando in modo significativo l’assetto della magistratura italiana; l’ottavo ha funzione transitoria e di coordinamento normativo. Il filo conduttore dell’intervento è la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, accompagnata da una profonda riorganizzazione degli organi di autogoverno e del sistema disciplinare.

Di seguito, cerchiamo di ricostruire ordinatamente le principali modifiche (in caso di vittoria del “Si”).

  • Articolo 87 – Il ruolo del Presidente della Repubblica
    La riforma interviene sul decimo comma dell’articolo 87, attribuendo al Presidente della Repubblica la presidenza di due distinti Consigli superiori della magistratura: il Consiglio superiore della magistratura giudicante; il Consiglio superiore della magistratura requirente.
  • Articolo 102 – L’ordine giudiziario
    L’articolo 102 viene modificato per recepire, a livello costituzionale, la distinzione tra magistrati giudicanti e requirenti.
  • Articolo 104 – Il nuovo assetto della magistratura e dei CSM
    L’articolo 104 viene integralmente riscritto.
    La magistratura resta un ordine autonomo e indipendente, ma viene formalmente composta da due carriere distinte, ciascuna dotata di un proprio Consiglio superiore.
    I due CSM: sono presieduti dal Presidente della Repubblica; includono membri di diritto (Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione); sono composti in larga parte da membri estratti a sorte, i magistrati dall'elenco ufficiale dei magistrati ordinari italiani , mentre professori e avvocati (con determinati requisiti), saranno estratti da una lista votata in Parlamento.
  • Articolo 105 – Autogoverno e giustizia disciplinare
    L’articolo 105 ridefinisce le competenze dei Consigli superiori e introduce una novità di grande rilievo:
    la giurisdizione disciplinare viene sottratta al CSM e affidata a una nuova Alta Corte disciplinare.
    L’Alta Corte: è composta da quindici membri con determinati requisiti: include magistrati (nove estratti a sorte dall'elenco ufficiale dei magistrati ordinari italiani, sei giudicanti e tre requirenti), professori universitari e avvocati (tre nominati dal Presidente della Repubblica e tre estratti da una lista votata in Parlamento); opera in due gradi di giudizio interni; ha membri non rieleggibili e soggetti a rigide incompatibilità.
  • Articolo 106 – Accesso alla Corte di cassazione
    La modifica al terzo comma dell’articolo 106 amplia le possibilità di accesso alla Corte di cassazione, consentendo anche ai magistrati requirenti, oltre che a professori e avvocati, di essere chiamati a ricoprire l’incarico di consiglieri.
  • Articolo 107 – Inamovibilità dei magistrati
    L’articolo 107 viene modificato per adeguare il principio di inamovibilità al nuovo assetto duale.
  • Articolo 110 – Competenze del Ministro della giustizia
    L’articolo 110 introduce solamente l’introduzione del nuovo CSM, lasciando invariate le competenze del Ministro della giustizia riguardo a l’organizzazione e il funzionamento dei servizi della giustizia.
  • Articolo finale – Disposizioni transitorie
    L’ultimo articolo stabilisce che: le leggi sull’ordinamento giudiziario, sul CSM e sulla giurisdizione disciplinare dovranno essere adeguate entro un anno e che fino a quel momento, restano in vigore le norme attuali.

Il Verdetto

Se vince "Si"

In caso di vittoria del “Sì”, la riforma costituzionale entrerà in vigore e il sistema giudiziario italiano subirà modifiche strutturali rilevanti, in particolare per quanto riguarda la separazione delle carriere e la riorganizzazione degli organi di autogoverno della magistratura.

Nel dibattito pubblico sono emerse preoccupazioni circa il possibile indebolimento dell’indipendenza della magistratura e un rafforzamento dell’influenza del potere esecutivo. Tuttavia, sarà solo l’applicazione concreta della riforma, nel tempo, a consentire una valutazione più fondata dei suoi effetti reali.



Conclusione

Se vince "No"

Se a prevalere sarà il “No”, la Costituzione resterà invariata e l’attuale assetto della magistratura non subirà modifiche. Ciò non significa, tuttavia, che le criticità del sistema giudiziario vengano meno: temi come la durata dei processi, l’efficienza degli uffici giudiziari e il carico burocratico resterebbero centrali nel dibattito politico e istituzionale.

La vittoria del “No” rappresenterebbe quindi una scelta di continuità, ma non una soluzione automatica ai problemi strutturali della giustizia, che continuerebbero a richiedere interventi legislativi e organizzativi.

Il referendum costituzionale rappresenta un passaggio di grande rilievo per il futuro dell’ordinamento giudiziario italiano. Qualunque sia l’esito, il voto inciderà su un equilibrio delicato tra poteri dello Stato. Proprio per questo, informarsi in modo approfondito e consapevole è un passaggio fondamentale per esercitare il diritto di voto con responsabilità e cognizione di causa.

(Immagini fornite da: unsplash.com, pexels.com e pixabay.com)


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